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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/573 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-ter.» apportare le seguenti modifiche:

        a) al primo periodo le parole: «di 250 milioni di euro ripartite secondo la Tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «di 450 milioni di euro, di cui 250 milioni ripartiti secondo la Tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, e 200 milioni ripartiti:

        1) quanto a 100 milioni:

            a) nella misura del 50 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;

            b) nella misura del 30 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;

            c) nella misura del 20 per cento per le regioni non rientranti nelle categorie di cui ai nn. 1) e 2);

        2) quanto a 100 milioni, considerando le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno già destinato una parte delle risorse del proprio bilancio al ristoro delle categorie soggette a-restrizioni in relazione all'emergenza da Covid-19 e delle regioni comunque destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata-in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al precedente periodo.»;

        b) al terzo periodo, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «450 milioni di euro».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 200 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo della legge 196/2009.