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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/385 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera h), dopo il capoverso «Art. 17-bis», inserire il seguente:

«Art. 17-bis.1.

(Contributo a fondo perduto per i liberi professionisti)

        1. Al fine di consentire una ripartenza economica delle attività professionali, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei liberi professionisti titolari di partita iva aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale.

        2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma i non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività professionale risulti cessata alla data di pubblicazione della presente legge.

        3. Il contributo spetta esclusivamente ai liberi professionisti titolari di partita iva che abbiano un fatturato per l'anno 2020 inferiore a 60.000 euro a condizione che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato dell'anno 2019.

        4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato del 2020 e l'ammontare del fatturato del 2019 come segue:

            a) venti per cento per i professionisti con fatturato indicato al comma 3 non superiore a diecimila euro;

            b) quindici per cento per i professionisti con fatturato indicato al comma 3 superiore a diecimila euro e fino a ventimila euro;

            c) dieci per cento per i professionisti con fatturato indicato al comma 3 superiore a ventimila euro e fino a sessantamila euro.

        5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi del comma 3, per un importo non inferiore a mille euro.

        6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

        7. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 8.

        8. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

        9. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 7, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 ''Fondi di Bilancio''. L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

        10. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».