Proposta di modifica n. 1.1000/3000/123 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, allo lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        Â«7-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 104 è sostituito dal seguente:

        ''104. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi degli articoli 8 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ne alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446''».