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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/342 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art.13-ter.6.» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6-1.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

        1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, all'alinea, le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023''.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2028, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2030 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».