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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/415 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Disposizioni per l'accelerazione delle assunzioni di infermieri di famiglia)

        1. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità come definito all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, procedono al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato.

        2. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per l'attuazione del comma 1.

        3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per un importo massimo di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, e sue proiezioni, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».