Proposta di modifica n. 1.1000/3000/261 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), punto 1, all'articolo 13-ter.1., dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        Â«6. In caso di pagamento tardivo delle imposte effettuato entro il 16 marzo 2021, ai soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non ricompresi tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, del presente articolo, si applica una sanzione pari al massimo al 2 per cento delle somme dovute.».