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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/446 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-ter.1», sostituire il comma 4 con il seguente:

        Â«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione di fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da bassa, media o elevata gravità, come individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020».

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».