Proposta di modifica n. 3.14 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Respinto

testo emendamento del 14/11/18

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        Â«1-bis. I debiti di cui al precedente comma, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1; del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, mediante compensazione con i crediti erariali»;

            b) dopo il comma 25, inserire il seguente:

        Â«25-bis. All'articolo 31 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: » e per i quali è scaduto il termine di pagamento«.

        Conseguentemente, aumentare del 10 % tutti gli importi di cui all'Elenco.