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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/223 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 12-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 12-bis.1-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2021 e per tutta la durata dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del virus da Covid-19, agli incarichi attribuiti al personale medico e al personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

        2. I redditi di cui al comma 1, non sono soggetti a ritenute IRPEF fino ad un massimo di euro 30.000 euro nell'esercizio in cui sono ricevuti.

        3. Agli oneri derivanti da presente articolo, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto.».