Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1000/3000/154 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

        1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 il comma 4-sexies è sostituito dal seguente:

            ''4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione utile nei registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 e nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2016, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi a causa dell'errata indicazione della data del titolo autorizzativo o del titolo concessorio, in sede di registrazione dell'impianto, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti. La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo o del titolo concessorio, quale unica causa del diniego di accesso agli incentivi, non abbia effettivamente portato all'impianto alcun vantaggio in relazione alla posizione in graduatoria.''».