presentato il 07/12/2020 in V Bilancio del Senato da Tommaso NANNICINI (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 07/12/20
Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:
«Art. 15-ter.
(Congedo straordinario per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)
1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
''4-bis. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire per il periodo di cui ai commi 1 e 2, per i figli minori di 14 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità , per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità . La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto''.».
Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro».