Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1000/3000/372 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Congedo straordinario per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

        1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire per il periodo di cui ai commi 1 e 2, per i figli minori di 14 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto''.».

        Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro».