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Articolo aggiuntivo n. 2.0.2 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 14/11/18

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Accertamenti)

        1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.

        2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.

        3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

        4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3; si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.

        5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

        6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.».

        Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.