presentato il 07/12/2020 in V Bilancio del Senato da Danila DE LUCIA (M5S) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 07/12/20
Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.1.», aggiungere il seguente:
«Art. 31-ter.1.1.
1. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:
''Art. 122-bis.
(Credito di imposta per i costi sostenuti per la cessione a favore di istituti di credito ed altri intermediari finanziari dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)
1. Ai soggetti beneficiari dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 individuati dal comma 2 dell'articolo 122 che optino per la cessione ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari è riconosciuto un credito di imposta per i costi sostenuti per la cessione pari al valore dei costi sostenuti e nel limite del 5 per cento del valore del credito ceduto.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.''».