Articolo aggiuntivo n. 11.03 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/07/18

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione tenuta libri e registri contabili).

  1. Per le società sottoposte a revisione legale dei conti da parte dei soggetti di cui agli articoli 2409-bis e 2477 del Codice Civile, non sono soggetti a bollature né a vidimazione i libri e registri per i quali è previsto tale obbligo a norma dell'articolo 2215 del Codice Civile.