presentato il 07/12/2020 in V Bilancio del Senato da Marinella PACIFICO (Misto) e altri
status: Respinto
testo emendamento del 07/12/20
Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:
«Art. 19-ter.1-bis.
(Disposizioni in materia di valorizzazione delle professioni sanitarie infermieristiche)
1. Al fine di rafforzare i servizi sanitari, garantire la continuità dell'assistenza e potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, l'attività del personale infermieristico del SSN, può essere svolta anche in deroga al regime di esclusività come definito dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nell'ambito della propria contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021, consentendo al predetto personale di svolgere un'attività libera professionale in costanza di rapporto di pubblico impiego.
2. Le misure e la disciplina dell'indennità di specificità professionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 385 milioni di euro con decorrenza dal 1º gennaio 2021, sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale, valorizzando le competenze, le specifiche attività svolte e l'autonomia tecnica-professionale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, pari a 385 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».