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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/79 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d) al capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 1, inserire il seguente:

        Â«1-bis. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».