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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/570 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente:

«Art. 32-bis.1.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

        1. Ai magistrati onorari di cui al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che attestano tramite idonea certificazione medica, la positività al COVID-19, nel periodo ricompreso tra il 12 maggio e il giorno dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione del periodo tra il 31 luglio e il 1 settembre, è riconosciuto un ulteriore contributo economico una tantum pari a 600,00 euro a titolo di ristoro. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma della legge di conversione del presente decreto. Il contributo economico è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 1,50 milioni di euro per l'anno 2020».

        Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598,5 milioni».