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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/440 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

            Â«i-bis) alla lettera q) dopo il capoverso ''Art. 23-bis.'' inserire il seguente:

''Art. 23-bis.1.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia COVID-19)

        1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da COVID-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

        2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

        3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

        4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

        5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

        6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione''».