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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/566 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente:

«Art. 32-bis.1.

(Riserva degli Ufficiali inferiori del Corpo Militare volontario della Croce Rossa)

        1. Fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1666, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli ufficiali inferiori del Corpo Militare volontario della Croce Rossa restano a far parte della riserva e possono essere richiamati in servizio, se fisicamente idonei, fino al compimento del 70º anno di età.

        2. Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».