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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/562 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-bis.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        Â«4-bis. Al fine di sopperire alle gravi carenze di personale e di garantire la continuità amministrativa nelle more delle definizione delle procedure concorsuali già autorizzate, nonché di garantire la definizione delle istruttorie concernenti la procedura di emersione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ispettorato nazionale del lavoro si avvale, per l'anno 2021, dell'istituto della somministrazione del lavoro temporaneo attraverso contratti di servizio, che prevedano l'utilizzo di un numero massimo di 150 unità di personale inquadrato nell'area II, posizione economica F2, da stipulare con agenzie interinali secondo la disciplina contrattuale vigente per le amministrazioni centrali. Gli oneri derivanti dalla stipulazione dei contratti di servizio con le agenzie interinali gravanti sul bilancio dell'INL sono esclusi dall'applicazione del limite di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».