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Proposta di modifica n. 10.10 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Respinto
argomenti:
iva
   

testo emendamento del 14/11/18

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        Â«1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: ''Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

            a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

            b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo''».