presentato il 14/11/2018 in VI Finanze e tesoro del Senato da Dieter STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 14/11/18
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: ''Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo''».