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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/536 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.8-bis.

        1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e di residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti-pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2010 e sono conseguentemente considerati ''biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali'' ai sensi dell'articolo 2 nonché inclusi nella Tabella B del medesimo decreto».