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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/564 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente:

«Art. 32-bis.1.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

        1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.

        2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente nel Programma 1.4 ''Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria'' - «Azione magistratura onoraria» dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.».