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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/416 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria per operatori sanitari)

        1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza ed evitare la diffusione del contagio dal virus SARS-CoV-2, a tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro, le aziende sanitarie territorialmente competenti garantiscono la sorveglianza sanitaria per gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi.

        2. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».