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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/40 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.3.1.

(Disposizioni concernenti l'indennità a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

        1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, di seguito decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è nuovamente erogata una tantum anche per il mese di dicembre 2020 elevata all'importo di 1.000 euro.

        2. L'indennità di cui al comma 1 spetta ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto ministeriale. Ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità si applicano le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 ottobre 2020 e del termine per l'iscrizione agli enti di previdenza obbligatoria di diritto che è esteso dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i soggetti di cui al presente comma devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo.

        3. L'indennità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale è riconosciuta ed erogata anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e entro il 31 ottobre 2020, purché nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto ministeriale attestino un reddito professionale entro i limiti ivi indicati e che siano stati già beneficiari dell'indennità di cui al decreto ministeriale stesso.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite delle disposizioni di cui all'articolo 34.».