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Proposta di modifica n. 5.2 al ddl C.2757 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 03/12/20

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

   ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili. Al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti dei quali realizzati in aree a destinazione industriale, promuovere iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico.