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Articolo aggiuntivo n. 29.02 al ddl C.2670 in riferimento all'articolo 29.

testo emendamento del 02/12/20

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Nuove disposizioni in materia di grandi derivazioni idroelettriche – procedura di infrazione 2011/2026).

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1, 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Le regioni a statuto ordinario, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-bis. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni a statuto indicono la gara entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-bis.
   1-bis. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che siano uniformi sul territorio nazionale, stabilendo in particolare:

   a) i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

   b) i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

   c) i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo al formale e vincolante impegno di realizzare un significativo piano di investimenti avente ad oggetto interventi di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico interessato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ponderazione delle predette iniziative progettuali sulla base di puntuali parametri tecnico-economici ed in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

   d) i criteri di valorizzazione delle proposte di miglioramento di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione;

   e) i criteri per la valutazione delle misure di compensazione territoriale e dell'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;

   f) i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

   g) i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'art. 25, del regio decreto n. 1775 del 1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti.

   1-ter. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1-bis entro i termini ivi stabiliti, i criteri, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e di trasferimento dei relativi beni sono stabiliti, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.»;

   b) il comma 1-quater è abrogato;

   c) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)» sono inserite le seguenti: «e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti»;

   d) il comma 1-sexies è abrogato;

   e) il comma 1-septies è sostituito dal seguente:

   «1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-quinquies, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità».

  2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come novellato dal presente articolo, in attesa dell'entrata in vigore del predetto decreto e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Ai predetti fini e allo scopo di contenere entro limiti temporali il regime di proroga in attesa delle nuove aggiudicazioni, considerati i tempi tecnici necessari al riassetto del sistema normativo e allo svolgimento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza nonché al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale, il titolo abilitativo dei concessionari uscenti con termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi inclusi quelli già scaduti, si intende prorogato fino e non oltre il 31 luglio 2024. Decorso detto termine massimo senza che sia stato concluso il procedimento di riassegnazione delle concessioni, tutti i titoli scaduti sono inefficaci e producono immediata decadenza dei diritti del concessionario. La Regione competente provvede agli interventi indispensabili per garantire la continuità industriale in condizioni di sicurezza fino alla nuova aggiudicazione.
  3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente il canone aggiuntivo di cui all'articolo 12, comma 1-septies, del decreto legislativo 15 marzo 1999, n. 79, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.
  4. Fatta salva la necessità delle regioni a statuto ordinario di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 del presente articolo viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.
  5. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, è stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone introitato nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale quota è definita in una misura più elevata per le Province montane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
  6. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione Europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2, articolo 6, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.
  7. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.