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Articolo aggiuntivo n. 20.0.5 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 20.
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testo emendamento del 14/11/18

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sistemi di tutela istituzionale)

        1. Al fine di consolidare la solidità del credito cooperativo preservando l'autonomia gestionale e giuridica dei singoli enti creditizi, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, recante ''Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia'', sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 33, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fatto salvo quanto previsto all'articolo 37-bis, comma 1-bis'';

            b) all'articolo 37-bis, comma 1-bis:

                1) la parola: ''esclusivamente'' è sostituita dalla seguente: ''prevalentemente'' e le parole: ''non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe'' sono sostituite dalle seguenti: ''abbiano la maggioranza dei propri sportelli nella stessa provincia'';

                2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113(7) del Regolamento (UE) n. 575 del 2013''».