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Articolo aggiuntivo n. 13.012 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 27/11/20

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il potenziamento della sicurezza urbana)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'attuazione» fino a: «decoro urbano», con le seguenti: «, per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».