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Articolo aggiuntivo n. 13.07 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 27/11/20

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. L'articolo 613-bis del codice penale è abrogato.
  2. L'articolo 613-ter del codice penale è abrogato.
  3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «11-septies) l'avere commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito».

  4. Il comma 2-bis dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11- septies), del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».