Proposta di modifica n. 11.16 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 11.
argomenti:  
iva
 

testo emendamento del 23/07/18

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il limite per utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, senza apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, è pari a 15.000 euro annui. Per i medesimi soggetti è altresì elevato a 15.000 euro il limite di cui al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto senza apposizione del citato visto di conformità sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.