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Articolo aggiuntivo n. 11.010 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 27/11/20

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafioso e al terrorismo)

  1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale e per lo svolgimento delle conseguenti indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia; giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da appositi convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.