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Articolo aggiuntivo n. 3.04 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 27/11/20

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Incremento fondo rimpatri)

  1. Al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3.000.000 di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».