Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 26.0.1 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Respinto

testo emendamento del 14/11/18

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo)

        All'articolo 37 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – sono aggiunti i seguenti commi:

        ''4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.

        5. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

        6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante''».