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Articolo aggiuntivo n. 3.0.5 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 3.
  • status: VEDI TESTO 2

testo emendamento del 14/11/18

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Definizione agevolata delle entrate degli enti locali)

        1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti locali possono stabilire, entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

        2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti locali stabiliscono anche:

            a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 luglio 2019;

            b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

            c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

            d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

        3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

        4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

        5. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 3».