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Articolo aggiuntivo n. 1.06 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/11/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 53 del 14 giugno 2019, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: «500.000 euro per l'anno 2019, di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 euro per l'anno 2019, di 2.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 3.000.000 euro per l'anno 2021».