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Proposta di modifica n. 1.300 al ddl C.2727 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/11/20

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) il comma 1 dell'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle dell'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale».