Articolo aggiuntivo n. 17.0.22 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per il personale con contratto a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016)

        1 All'articolo 57, della legge n. 126 del 2020, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1º gennaio 2021, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri che abbiano maturato 36 mesi di anzianità di servizio anche in enti diversi purché presenti nell'allegato 1, 1-bis e 2 della legge n. 189 del 2016 entro e non oltre il 1º gennaio 2027. Le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, di cui al presente comma, provvedono alle assunzioni con le risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato''».