Articolo aggiuntivo n. 3.0.9 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sostegno alla cultura)

        1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario alle imprese che svolgono tali attività per le spese da esse sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

        2. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

        3. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

        4. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».