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Proposta di modifica n. 23.12 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        Â«4-bis La disposizione di cui al comma 4 si applica, in quanto compatibile, anche alle udienze di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 6, commi 5 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e all'articolo 20, commi 1 e 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. La partecipazione all'udienza di convalida o proroga del trattenimento avviene, per il cittadino extracomunitario, dai locali del centro di permanenza per i rimpatri nel quale lo stesso si trova e, per il cittadino comunitario che non sia stato collocato in un centro di permanenza per i rimpatri, dai locali della questura che ha emesso i1 provvedimento di allontanamento. In ogni caso, al collegamento assiste, dai luoghi indicati nel periodo precedente, un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, primo e secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.».