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Articolo aggiuntivo n. 20.0.13 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di attività degli psicologi)

        1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, nonché di garantire le attività previste dai LEA ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale».