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Articolo aggiuntivo n. 10.0.9 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)

        1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, il versamento della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società operanti nel settore orafo-argentiero, sono effettuati entro il 31 marzo 2021 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di marzo.

        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

            a) quanto a 52 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

            b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            c) quanto a 78 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

        Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».