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Articolo aggiuntivo n. 6.0.31 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore della ristorazione)

        1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 56.1 - Ristoranti e attività mobile e 56.3 - bar e altri esercizi simili senza cucina, interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, e di ristorarli delle perdite derivanti dalle rimanenze di merci deperibili in magazzino, documentate nel registro di carico e scarico merci per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari al 100 per cento delle perdite certificate, fino all'esaurimento dell'importo massimo di 100 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

        2. Le modalità attuative di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

            a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.»