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Proposta di modifica n. 12.106 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

        Â«16-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per ulteriori trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma».