Proposta di modifica n. 12.30 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

            b) sopprimere il comma 3;

            c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

        Â«2-bis. Al comma 2 dell'articolo i del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

            2) sopprimere il comma 3»;

            d) al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

            1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2»;

            2) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota dell'8% di cui al comma 2, lettera b).».

        Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 69,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.