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Proposta di modifica n. 22.5 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Precluso
argomenti:    

testo emendamento del 26/11/20

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        Â«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'importo mensile dell'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è parificato a quello dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della 11 febbraio 1980, n. 18.

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimanti in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le persone cari disabilità».