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Articolo aggiuntivo n. 26.0.5 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Respinto

testo emendamento del 14/11/18

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di demanio marittimo)

        1. All'articolo 35, 1 comma del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo la parola: ''mare'' e prima delle parole: ''sono escluse'' aggiungere le seguenti: ''nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative''.

        2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere:

        ''2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410''».