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Proposta di modifica n. 23.49 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        Â«10-bis. Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti sono sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il deposito telematico delle note scritte può espletarsi sino al giorno prima dell'udienza Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede, ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile. In ogni caso, il giudice provvede sulle istanze formulate nelle note scritte entro e non oltre i cinque giorni successivi alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta. Se anche una sola delle parti presenta istanza di trattazione orale entro cinque giorni prima dell'udienza, quest'ultima verrà celebrata con le modalità ordinarie.

        10-ter. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico».