Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 18.2 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 26/11/20

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        Â«1-bis. La somministrazione dei tamponi antigienici rapidi di cui al comma i viene effettuata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta presso le strutture sanitarie messe a disposizione dall'azienda sanitaria di riferimento, ovvero in quegli studi medici che presentino adeguati requisiti in termini di spazi, dotazioni e condizioni operative ed igienico-sanitarie, nonché una regolamentazione delle modalità di accesso da parte degli assistiti, tali da garantire la sicurezza del personale medico e degli utenti. Tutti i predetti requisiti sono preventivamente verificati dai distretti delle aziende sanitarie.».