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Articolo aggiuntivo n. 20.0.2 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 14/11/18

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Fondo di garanzia del credito cooperativo)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, è istituito il Fondo di garanzia del credito cooperativo.

        2. Al Fondo aderiscono i soggetti di cui al Titolo II, Capo V, Sezione II del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

        3. Il Fondo è considerato sistema d'indennizzo ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

        4. Con decreto, da adottare entro il 30 giugno 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, provvede all'attuazione del presente articolo e definisce le contribuzioni a carico degli aderenti».